All'art. 24 del decreto citato in epigrafe,  alla  pag.  15  della
sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale, le disposizioni dei commi 7 e 8
sono unificate e conseguentemente il n. 8 e' soppresso.  Pertanto  il
comma 7 risulta essere il seguente:
   "7.   Ai  dipendenti  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi  telefonici  e
della  Cassa  depositi  e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello
retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:
   Categoria o qualifica
    IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L.  9.566.000
    V   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L. 10.734.000
    VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L. 11.715.000
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e
vice  capo  reparto  di  sesta  qualifica  funzionale,  compete   uno
stipendio  annuo  lordo  di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel
presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze
e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.".