All'art. 24 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 15 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, le disposizioni dei commi 7 e 8 sono unificate e conseguentemente il n. 8 e' soppresso. Pertanto il comma 7 risulta essere il seguente: "7. Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi: Categoria o qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.566.000 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.734.000 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.715.000 Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.".